Sostenibilità, claims ambientali e green washing nel settore food

Di “sostenibilità” si potrebbero dare varie definizioni, la più efficace delle quali è probabilmente quella di “condizione di uno sviluppo in grado di assicurare il soddisfacimento dei bisogni della generazione presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di realizzare i propri”.

La tematica è oltremodo attuale, dato che ultimamente stiamo sperimentando dei risvolti allarmanti, che si manifestano sotto forma di carenza di risorse naturali, inquinamento generalizzato e fenomeni atmosferici estremi.

Sostenibilità nel comparto food

Nel settore alimentare, il tema della sostenibilità si declina in molteplici aspetti, grazie alla natura dei prodotti stessi, che coinvolge numerose tematiche, anche di tipo molto tecnico. Volendo fare una lista, pur non esaustiva, di questi aspetti, possiamo annoverare:

  • i metodi di coltivazione dei vegetali e di allevamento degli animali;
  • l’impiego di tecniche agricole che consentano il risparmio di acqua;
  • l’impiego di pratiche che favoriscano il benessere animale;
  • l’uso limitato di fitofarmaci e farmaci veterinari;
  • l’uso di energie pulite e rinnovabili;
  • la limitazione degli ingredienti di origine animale a vantaggio di quelli di origine vegetale;
  • l’uso di imballaggi ottenuti da materiali riciclati o riciclabili;
  • la limitazione o riduzione degli imballaggi di plastica.

In generale, possiamo inquadrare le caratteristiche sopra indicate nel disposto dell’articolo 7 del Reg. UE 1169/2011, relativo alla lealtà delle informazioni commerciali relative ai prodotti alimentari.

Etichettatura 

L’articolo 7 del Reg. UE 1169/2011 si applica a tutte le caratteristiche di un alimento, ossia la natura, l’identità, le proprietà, la composizione, la quantità, la durata di conservazione, il paese d’origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione e/o di produzione, tutti aspetti che coinvolgono anche le affermazioni di carattere ambientale, essendo le stesse in senso lato qualificabili come “proprietà” di un prodotto e/o inerenti il suo metodo di produzione (dalla scelta delle materie prime al confezionamento, imballaggi compresi). Al riguardo, l’ art.7 dispone che le informazioni sugli alimenti:

  • non inducano in errore il consumatore sulle varie caratteristiche del prodotto e del sistema produttivo, e che quindi non gli attribuiscano proprietà, qualità o altre connotazioni che esso non possiede;
  • non evidenzino caratteristiche particolari, quando in realtà tutti gli alimenti analoghi possiedono le stesse caratteristiche,
  • debbano essere precise, chiare e facilmente comprensibili per il consumatore.

L’eventuale violazione di queste disposizioni generali, concretizza il significato dell’espressione generale “greenwashing” nel comparto alimentare.

Il fenomeno “Greenwashing” e sanzioni

Il “greenwashing” è generalmente identificabile come la pratica, o come un insieme di pratiche, finalizzate ad indurre i consumatori a ritenere che un’azienda sia impegnata nella tutela dell’ambiente, e dunque della sostenibilità, molto più di quanto non lo sia in realtà. 

Nel settore alimentare si traduce in claims, testi di marketing o altri elementi di etichettatura, presentazione o pubblicità dei prodotti, che risultano:

  • sprovvisti di elementi documentali che ne provino la veridicità (come per esempio parlare genericamente di “benessere animale” senza disporre di documenti che dimostrino l’effettiva implementazione di misure concretamente finalizzate a quest’obiettivo);
  • relativi a caratteristiche possedute da tutti gli alimenti similari (come per esempio affermare che in una confettura di frutta non ci sono ingredienti di origine animale);
  • troppo generici (come per esempio vantare l’impiego di energia pulita senza quantificare quale sia la percentuale di tale energia pulita rispetto a tutta l’energia impiegata nella produzione).

Contro queste pratiche, esistono già degli strumenti sanzionatori che possono comportare 

  • sanzioni amministrative – pecuniarie (quelle di cui al d.lgs. Governo 15 dicembre 2017, n. 231, che arrivano a un massimale di 24.000€), 
  • sanzioni pecuniarie pesanti di cui al “Codice del consumo”, ossia il d.lgs. Governo 6 settembre 2005, n. 206, comminate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che possono arrivare a diverse centinaia di migliaia di euro,
  • conseguenze penali, come la sanzione per “Frode nell’esercizio del commercio”, che ai sensi dell’articolo 515 del Codice Penale è punita con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a 2.065 euro
  • sequestro dei prodotti, obbligo di cessare le comunicazioni pubblicitarie considerate ingannevoli, e/o di modificare le etichette dei prodotti giudicate tali.

Misure di prevenzione

La migliore misura preventiva è quella di valutare dettagliatamente i claims ambientali che si vogliono utilizzare e di considerare attentamente – alla luce della normativa sopraccitata e di adeguate conoscenze tecniche dei prodotti e del loro processo produttivo – gli aspetti di veridicità, il valore differenziante, la chiarezza e facilità di comprensione degli stessi.

E’ utile segnalare che la Commissione europea, il 22 marzo, ha pubblicato una proposta di direttiva, denominata “DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on substantiation and communication of explicit environmental claims” o “Green Claims Directive”, contenente criteri comuni contro il “greenwashing” ed i claims ambientali fuorvianti.

Tali criteri avranno l’obiettivo di fornire ai consumatori indicazioni più chiare, e di garantire loro che quando qualcosa viene proposto come “green”, lo sia veramente, e sia realmente utile ai fini di raggiungere l’obiettivo della sostenibilità.

L’input per l’emanazione di questa proposta, è stato uno studio della Commissione del 2020, che ha evidenziato che il 53,3% delle indicazioni ambientali esaminate nell’UE è risultato vago, fuorviante o infondato. Da ciò la necessità di stabilire delle norme comuni e dei criteri che si aggiungeranno alle regole generali della lealtà commerciale nell’etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari, contenute nel sopra esaminato art.7 del Reg. UE 1169/2011.

L’emanazione di questa proposta, rende ancora più centrale la tematica dei claims ambientali dal punto di vista della loro conformità alle normative, e dunque queste ultime dovranno essere seguite ancora più attentamente nella loro evoluzione, sempre nell’ottica del principio che prevenire le contestazioni è meglio che curarne le conseguenze.

Autore: Massimo Buonavita

Il supporto di Mérieux NutriSciences

Il dipartimento Expert Services di Mérieux NutriSciences offre consulenza specialistica finalizzata ad assistere le aziende nell’etichettatura degli alimenti, claims e diciture facoltative incluse, valutandone la conformità ai requisiti di legge vigenti in ogni mercato obiettivo. Inoltre, offre un sistema di monitoraggio di normative vigenti a livello mondiale.