MOCA: pubblicato il Reg. (UE) 2023/1442

La Commissione Europea ha pubblicato il Regolamento (UE) 2023/1442 che modifica l’allegato I del Regolamento (UE) n. 10/2011 sui materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con gli alimenti. 

I principali cambiamenti prevedono l’aggiornamento delle autorizzazioni delle sostanze già presenti nell’allegato I e l’aggiunta di nuove sostanze al fine di garantire un elevato livello di sicurezza per la salute dei consumatori e dei lavoratori coinvolti nella produzione di tali materiali e oggetti.

Il nuovo regolamento entrerà in vigore il 1° Agosto 2023.

Principali misure transitorie

  • I materiali e gli oggetti di plastica conformi al Regolamento (UE) n. 10/2011 (versione precedente, prima dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento), ma immessi per la prima volta sul mercato prima del 1° Febbraio 2025, potranno restare in commercio fino a esaurimento scorte.
  • Nel caso in cui un prodotto in una fase intermedia della fabbricazione di materiali e oggetti di plastica o una sostanza destinata alla loro fabbricazione conforme al Regolamento (UE) n. 10/2011 e immesso per la prima volta sul mercato dopo il 1o maggio 2024) non sia conforme al nuovo Regolamento, la dichiarazione di conformità deve indicare che non è conforme e che può essere utilizzato solo nella fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica da immettere sul mercato prima del 1o Febbraio 2025.
  • I materiali e gli oggetti di materia plastica fabbricati con acido salicilico o con farina e fibre di legno non trattate provenienti da una specifica specie di legno possono continuare a essere immessi per la prima volta sul mercato dopo il 1° febbraio 2025, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
  1. È stata presentata all’autorità competente una richiesta di autorizzazione per tale sostanza o per tale farina o fibra di legno conformemente all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1935/2004, prima del 1° Agosto 2024.
  1. L’uso di tale sostanza o di tale farina o fibra non trattata per la fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica, e il relativo uso, è limitato alle condizioni d’uso descritte nella specifica richiesta.
  1. Le informazioni fornite all’autorità (conformemente all’art. 9, paragrafo 1.b del Reg. (CE) n. 1935/2004) includono una dichiarazione che attesta che la richiesta è conforme al paragrafo menzionato. 
  1. L’ autorità ha ritenuto valida la richiesta.
  • I materiali e gli oggetti di materia plastica fabbricati con la sostanza o la farina o la fibra di legno non trattata, oggetto della richiesta, possono continuare a essere utilizzati fino a quando il richiedente non ritiri la richiesta o finché la Commissione non adotti una decisione che conceda o neghi l’autorizzazione all’uso di tale sostanza o farina o fibra di legno.

Autore: Cinzia Pellicorio

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