Novità dall’UE: 18° emendamento sulle plastiche a contatto con gli alimenti

In questi giorni è stata pubblicata nel portale della Comunità Europea la bozza di emendamento del Regolamento Plastiche a contatto alimentare (Reg. 10/2011/UE), che sarà in consultazione pubblica fino al 10 aprile, con possibile adozione entro il 2024.

Alcuni punti sono di particolare interesse e comportano delle chiarificazioni o dei cambiamenti rispetto alla versione attualmente in adozione.

Sostanze ammesse

Sono introdotti requisiti di purezza delle sostanze autorizzate e regole per l’impiego di materiali naturali autorizzati. Questo requisito da maggiore enfasi anche al controllo ed alla valutazione delle sostanze non intenzionalmente aggiunte (NIAS).

Inoltre, è stata eliminata la lista provvisoria (art.7).

Requisiti di etichettatura

Sugli articoli ad uso ripetuto deve essere indicata la durata massima e istruzioni per limitare il loro deterioramento; sui materiali pensati per l’utilizzo a contatto con gli alimenti (ma che non lo sono ancora) ci devono essere indicazioni sul tipo di alimento idoneo al contatto, tempi e temperature di utilizzo, destinate all’utente finale.

Scarti e sfridi di lavorazione

Devono essere raccolti in accordo con il Regolamento GMP e devono essere originati da plastiche conformi al Regolamento Plastiche 10/2011: c’è un focus sulle sostanze che non devono assolutamente contenere.

Dichiarazione di conformità

Sono previsti aggiornamenti in merito alle informazioni da riportare nella Dichiarazione di Conformità, comprese indicazioni in merito all’utilizzo di materiali riciclati.

Test di migrazione e le modalità analitiche

  • Viene chiarito che, per materiali multistrato multimateriale dove il lato a contatto con gli alimenti è una materia plastica, si applicano le simulazioni ed i limiti di riferimento previsti dal Reg 10/2011/UE;
  • E’ rimossa la deroga in merito all’applicazione del rapporto superficie / volume convenzionale (6 dm²/kg) per contenitori < 500 ml;
  • Modificati i test di migrazione previsti per il contatto con alcune tipologie di formaggi;
  • Modificati i test di migrazione previsti per il contatto con alcune tipologie di formaggi;

Disposizioni transitorie

È previsto un periodo di transizione di 18 mesi dalla data in vigore del nuovo emendamento.